Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
Capo I - Delle società cooperative
Sezione I - Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente
Articolo 2512 - Cooperativa a mutualità prevalente
Testo in vigore dal 01.01.2004
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
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Note:
(1) Articolo sostituito dall'art. 8 D.Lgs 17.01.2003, n. 6.
Testo in vigore sino al 31.12.2003:
Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.
Autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio commercialisti revisori legali Trani codice civile