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Articolo 24 - Registrazione dei corrispettivi


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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo II - Obblighi dei contribuenti
Articolo 24 - Registrazione dei corrispettivi

In vigore dal 01.01.2013

1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'articolo 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.  (2)
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. (3)
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
(1)

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Note:

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 nonché dell'articolo 22 del D.P.R. n. 600/73, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30.11.1996. Cfr. D.L. 11.07.96, n. 366 articolo 1, comma 7; così anche il D.L. 06.09.1996, n 467, articolo 1, comma 7.
(2) Comma sostituito dall'articolo 9, D.P.R. 30.12.1980, n. 897 e dall'articolo 11, D.P.R. 30.12.1981, n. 793, poi modificato dall'articolo 3, D.L. 30.12.1993, n. 557, poi dall'articolo 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695, è stato da ultimo così modificato dall'articolo 1, comma 330, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all'articolo 1, comma 7, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 01.01.2013. 
(3) Le parole "terzo comma" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'articolo 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 01.01.2010.

autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro - commercialisti-revisori legali-consulenti di impresa-fatture-cronaca-iva-registrazione corrispettivi

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