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SUMMARY:Rivalutazione terreni e partecipazioni 
DESCRIPTION:Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 legge di bilancio 
 2018 per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei terr
 eni.\n
Entro oggi si dovrà:\n

\n - 
redigere e giurare la perizia di stima
  a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all'albo dei dottori
  commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei re
 visori legali dei conti (per la redazione delle perizie di stima delle part
 ecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri, degli architett
 i, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari
  e dei periti industriali edili (per la redazione di perizia di stima dei t
 erreni); \n

\n - 
 versare la prima (di tre) o l’unica rate dell'imposta (
 /risorse/glossario/imposta) sostitutiva dell'8%. In caso di versamento rate
 ale le altre rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni succe
 ssivi maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi. \n


(1) le plusvalenz
 e (/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze,) derivanti dalle cessioni d
 i partecipazioni realizzate concorrono a formare il reddito:\n
nel 2018 per
  58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre quelle non qualificate s
 ono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. \n
dal 1° gennaio 2019, su tut
 te le plusvalenze (/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze,) da cession
 e quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o men
 o) si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi confrontare 
 l'ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell
 '8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della
  plusvalenza (/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze,) con le regole o
 rdinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione dell'i
 mposta nella misura dell'8%, se la plusvalenza (/risorse/glossario/plusvale
 nza,-plusvalenze,) è di lieve entità conviene generalmente applicare la tas
 sazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.  Con riferimento ai
  terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte di 
 una persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera s
 empre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera 
 plusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni. \n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 <a href="http:/
 /www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg">legge di bilancio 
 2018</a> per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei 
 terreni.</p>
<p>Entro oggi si dovrà:</p>
<ul>
<li>
<p>redigere e giurare la
  perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all
 'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti n
 ell'elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di
  stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri
 , degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, 
 dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di periz
 ia di stima dei terreni);&nbsp;</p>
</li>
<li>
<p>&nbsp;versare la prima (d
 i tre) o l’unica rate dell'<span class="mytool"><a href="https://www.studio
 montanaro.com/risorse/glossario/imposta" title="
&lt;p&gt;Parte di ricchezz
 a privata che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali prelevano coattivament
 e, indipendentemente da una specifica attivit&agrave;, per far fronte alle 
 spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. 
 Dal punto di vista giuridico, l&#039;Imposta &egrave; un&rsquo;obbligazione
  che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattivit&agra
 ve; e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.&lt;/p&gt; "
  >imposta</a></span> sostitutiva dell'8%. In caso di versamento rateale le 
 altre rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni successivi m
 aggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p>(1) 
 le <span class="mytool"><a href="https://www.studiomontanaro.com/risorse/gl
 ossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dalla
  cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto. N
 ell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si rea
 lizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo pa
 gato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (va
 lore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto d
 ella partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> derivanti dalle ces
 sioni di partecipazioni realizzate concorrono a formare il reddito:</p>
<p>
 nel 2018 per 58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre quelle non q
 ualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. </p>
<p>dal 1° gen
 naio 2019, su tutte le <span class="mytool"><a href="https://www.studiomont
 anaro.com/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Prov
 ento derivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a q
 uello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#
 039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o di una parteci
 pazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore 
 residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al 
 valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span>
  da cessione quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualif
 icate o meno) si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi c
 onfrontare l'ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sosti
 tutiva dell'8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassa
 zione della <span class="mytool"><a href="https://www.studiomontanaro.com/r
 isorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento deriva
 nte dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di ac
 quisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile c
 he si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il 
 prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del
  bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di a
 cquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenza</a></span> con le reg
 ole ordinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione d
 ell'imposta nella misura dell'8%, se la <span class="mytool"><a href="https
 ://www.studiomontanaro.com/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," tit
 le="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cessione di determinati beni a un pre
 zzo superiore a quello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;imp
 resa &egrave; l&#039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene
  o di una partecipazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; sup
 eriore al valore residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo am
 mortamento) o al valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusv
 alenza</a></span> è di lieve entità conviene generalmente applicare la tass
 azione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.&nbsp; Con riferiment
 o ai terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte
  di una persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati gene
 ra sempre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo gen
 era plusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni.&nbsp;</p>
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