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SUMMARY:Rivalutazione terreni e partecipazioni 
DESCRIPTION:<p>Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 <a href="http:/
 /www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg">legge di bilancio 
 2018</a> per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei 
 terreni.</p>
<p>Entro oggi si dovrà:</p>
<ul>
<li>
<p>redigere e giurare la
  perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all
 'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti n
 ell'elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di
  stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri
 , degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, 
 dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di periz
 ia di stima dei terreni);&nbsp;</p>
</li>
<li>
<p>&nbsp;versare la prima (d
 i tre) o l’unica rate dell'<span class="mytool"><a href="/risorse/glossario
 /imposta" title="
&lt;p&gt;Parte di ricchezza privata che lo Stato, le Regi
 oni e gli Enti locali prelevano coattivamente, indipendentemente da una spe
 cifica attivit&agrave;, per far fronte alle spese necessarie al loro manten
 imento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l
 &#039;Imposta &egrave; un&rsquo;obbligazione che nasce dalla legge e che ha
  come caratteri essenziali la coattivit&agrave; e la mancanza di una contro
 prestazione diretta dello Stato.&lt;/p&gt; " >imposta</a></span> sostitutiv
 a dell'8%. In caso di versamento rateale le altre rate devono essere versat
 e entro il 30 giugno degli anni successivi maggiorate del 3% annuo a titolo
  di interessi.&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p>(1) le <span class="mytool"><a href
 ="/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento de
 rivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello d
 i acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;uti
 le che si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione
  il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo
  del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore 
 di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> deriva
 nti dalle cessioni di partecipazioni realizzate concorrono a formare il red
 dito:</p>
<p>nel 2018 per 58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre
  quelle non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. </p>

 <p>dal 1° gennaio 2019, su tutte le <span class="mytool"><a href="/risorse/
 glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dal
 la cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto.
  Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si r
 ealizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo 
 pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (
 valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto
  della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> da cessione quote
 , indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno) si a
 pplicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi confrontare l'ammon
 tare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell'8% sul
  valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della <span 
 class="mytool"><a href="/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title
 ="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cessione di determinati beni a un prezz
 o superiore a quello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impre
 sa &egrave; l&#039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o
  di una partecipazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; super
 iore al valore residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammo
 rtamento) o al valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusval
 enza</a></span> con le regole ordinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliq
 uota di rideterminazione dell'imposta nella misura dell'8%, se la <span cla
 ss="mytool"><a href="/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&
 lt;p&gt;Provento derivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo s
 uperiore a quello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa 
 &egrave; l&#039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o di
  una partecipazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superior
 e al valore residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammorta
 mento) o al valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenz
 a</a></span> è di lieve entità conviene generalmente applicare la tassazion
 e ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.&nbsp; Con riferimento ai 
 terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte di u
 na persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera se
 mpre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera p
 lusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni.&nbsp;</p>
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 <a href="http:/
 /www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg">legge di bilancio 
 2018</a> per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei 
 terreni.</p>
<p>Entro oggi si dovrà:</p>
<ul>
<li>
<p>redigere e giurare la
  perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all
 'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti n
 ell'elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di
  stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri
 , degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, 
 dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di periz
 ia di stima dei terreni);&nbsp;</p>
</li>
<li>
<p>&nbsp;versare la prima (d
 i tre) o l’unica rate dell'<span class="mytool"><a href="https://www.studio
 montanaro.com/risorse/glossario/imposta" title="
&lt;p&gt;Parte di ricchezz
 a privata che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali prelevano coattivament
 e, indipendentemente da una specifica attivit&agrave;, per far fronte alle 
 spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. 
 Dal punto di vista giuridico, l&#039;Imposta &egrave; un&rsquo;obbligazione
  che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattivit&agra
 ve; e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.&lt;/p&gt; "
  >imposta</a></span> sostitutiva dell'8%. In caso di versamento rateale le 
 altre rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni successivi m
 aggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p>(1) 
 le <span class="mytool"><a href="https://www.studiomontanaro.com/risorse/gl
 ossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dalla
  cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto. N
 ell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si rea
 lizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo pa
 gato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (va
 lore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto d
 ella partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> derivanti dalle ces
 sioni di partecipazioni realizzate concorrono a formare il reddito:</p>
<p>
 nel 2018 per 58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre quelle non q
 ualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. </p>
<p>dal 1° gen
 naio 2019, su tutte le <span class="mytool"><a href="https://www.studiomont
 anaro.com/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Prov
 ento derivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a q
 uello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#
 039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o di una parteci
 pazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore 
 residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al 
 valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span>
  da cessione quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualif
 icate o meno) si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi c
 onfrontare l'ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sosti
 tutiva dell'8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassa
 zione della <span class="mytool"><a href="https://www.studiomontanaro.com/r
 isorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento deriva
 nte dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di ac
 quisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile c
 he si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il 
 prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del
  bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di a
 cquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenza</a></span> con le reg
 ole ordinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione d
 ell'imposta nella misura dell'8%, se la <span class="mytool"><a href="https
 ://www.studiomontanaro.com/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," tit
 le="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cessione di determinati beni a un pre
 zzo superiore a quello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;imp
 resa &egrave; l&#039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene
  o di una partecipazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; sup
 eriore al valore residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo am
 mortamento) o al valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusv
 alenza</a></span> è di lieve entità conviene generalmente applicare la tass
 azione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.&nbsp; Con riferiment
 o ai terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte
  di una persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati gene
 ra sempre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo gen
 era plusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni.&nbsp;</p>
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