Rientrano in questa categorie di immobilizzaizoni materiali (1) i costi di acquisto dei seguenti beni destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'esercizio dell'attività professionale:
- impianto elettrico;
- impianto di riscaldamento e climatizzazione;
- impianto idrico;
- impianto telefonico;
- impitanto trasmissione dati;
Il costo di acquisto include:
- il valore originario effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene;
- l’onere per l’imposta sul valore aggiunto sostenuto se il professionista opera in regime di IVA indetraibile;
- alcuni costi accessori d’acquisto: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto;
ed è decurtato di eventuali sconti incondizionati.
deducibilità | Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,46. |
limite alla deducibilità |
ved.: Oggetti di arte, di antiquariato o da collezione |
i.v.a. | Detraibile |
dichiarazione dei redditi |
ved. |
note | |
riferimento normativo |
Articolo 54 Comma 2 T.U.I.R. Articolo 164 T.U.I.R. |
(1) Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente dello s udio professionale, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di una annualità.