Rientrano in questa categorie di costi:
- autovetture,
- autocaravan,
- ciclomotori;
- motocicli.
deducibilità | Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli 25 % E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,46. |
limite alla deducibilità |
- 20% se in uso al/ai professionista/i titolarid ello studio; |
i.v.a. | Detraibile nella misura del 40% (Senza possibilità di prova contraria) |
dichiarazione dei redditi | ved. Ammortamenti |
note | |
riferimento normativo | Articolo 54 Comma 2 T.U.I.R. Articolo 164 T.U.I.R. Articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 |