Le imposte comunali comprendono, tra l'altro:
- Imposta di pubblicità (1);
- TA.RI. (Tassa sui rifiuti) (2);
- Tassa su passo carrabile.
deducibilità | Secondo il principio di cassa (nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata). |
limite alla deducibilità | --- |
i.v.a. | --- |
dichiarazione dei redditi | QUADRO RE - rigo E19 (Altre spese documentate) |
note | |
riferimento normativo | Articolo 54 T.U.I.R. |
(1) L'imposta di pubblicità è dovuta nel caso di esposizione di una targa commerciale recante l'indicazione dell'attività professionale svolta, della tipologia di essa e del nominativo dei professionisti che compongono l'associazione professionale se:
- è esposta in un luogo aperto al pubblico, a prescindere dal rilievo che essa rechi o meno specifici messaggi indicativi della tipologia di bene o di servizio messo a disposizione della clientela;
- di superficie non inferiore a 300 cm2
(2) Il tributo TARI è diretto alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a cui si aggiunge il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
Per le utenze non domestiche la tariffa TARI è composta da:
a) una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relative alla quota fissa differenziate per tipologia di attività svolta;
b) da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relative alla quota variabile differenziate per tipologia di attività svolta.