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Fino al 31.12.2021, l'applicazione dell'imposta è stata prevista (1) in caso di attività svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione (presupposto applicativo del tributo).
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451)
deducibilità |
- 10 % dell’IRAP, versata a titolo di saldo nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, deducibile dal reddito di lavoro autonomo articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). |
limite alla deducibilità | |
i.v.a. | |
dichiarazione dei redditi | QUADRO RE - rigo E19 (altre spese documentate) |
note | |
riferimento normativo | Articolo 54 Comma 2 T.U.I.R. |
(1) dal 01.01.2022 è prevista l'esclusione Irap - Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, legge 234/2021).
Autore Giovannie Felice Montanaro