Rientramo in questa categoria i compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente;
a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- avvocati;
- centro elaborazione dati (tenuta scritture contabili);
- commercialisti;
- consulenti del lavoro;
- consulenti finanziari;
- medici del lavoro;
- notai;
- colleghi del contribuente;
- ecc.
deducibilità | Secondo il principio di cassa (nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata). |
limite alla deducibilità | Non sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. |
i.v.a. | detraibile |
dichiarazione dei redditi | QUADRO RE - rigo RE12 (Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica) |
note | In caso di lavoro occasionale non è previsto l'obbligo di comunicazione preventiva all'ispettorato del lavoro territorialmente competente. |
riferimento normativo | Articolo 54 Comma 6 bis T.U.I.R. |
Giovanni e Felice Montanaro