deducibilità |
Secondo il principio di competenza
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limite alla deducibilità |
Le spese sono deducibili nella misura del 20% (70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo) relativamente a: - autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, - ciclomotori e motocicli. Nel caso di esercizio in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R. la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto dell'ammontare dei canoni che eccede i seguenti limiti annui: - € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, - € 774,69 per i motocicli; - € 413,17 per i ciclomotori. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
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i.v.a. |
Detraibile nella misura del 40% (Senza possibilità di prova contraria). |
dichiarazione dei redditi |
QUADRO RE - rigo RE9 (Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio) |
note |
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riferimento normativo |
Articolo 54 Comma 2 T.U.I.R. Articolo 164 T.U.I.R. Articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Articolo 1571 e seguenti codice civile
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Giovanni e Felice Montanaro