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Canoni di locazione e di noleggio mezzi di trasporto a motore

 auto SM 2023

deducibilità Secondo il principio di competenza
limite alla deducibilità                              

Le spese sono deducibili nella misura del 20% (70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo) relativamente a:
- autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
- ciclomotori e motocicli.   
Nel caso di esercizio in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo;
se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'
articolo 5 del T.U.I.R. la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Non si tiene conto dell'ammontare dei canoni che eccede i seguenti limiti annui:
- € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan,
- € 774,69 per i motocicli;
- € 413,17 per i ciclomotori.
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

i.v.a. Detraibile nella misura del 40% (Senza possibilità di prova contraria).
dichiarazione dei redditi QUADRO RE - rigo RE9 (Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio)
note  ---
riferimento normativo  Articolo 54 Comma 2 T.U.I.R.
 Articolo 164 T.U.I.R.
Articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
 Articolo 1571 e seguenti codice civile

 

Giovanni e Felice Montanaro


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