Sono comprese nelle spese di rappresentanza quelle sostenute:
- per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione;
- per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
deducibilità | Secondo il principio di cassa (nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata). |
limite alla deducibilità | Nel limite dell'1 % dei compensi percepiti nel periodo di imposta. |
i.v.a. | Acquisto di beni (omaggi) Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad € 50,00 (1); Gli omaggi destinati ai propri dipendenti subiscono un trattamento fiscale diverso (2). Nel caso di acquisto di cesto natalizio, se i beni nello stesso contenuto sono soggetti ad aliquote iva diverse, i beni devono essere indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Cessione gratuita di beni (omaggi) Articolo 2 - c.2 -punto 4 D.P.R. 633/1972 |
dichiarazione dei redditi | QUADRO RE - rigo RE16 (Spese di rappresentanza) Colonna 2 (Altre spese) |
note | |
riferimento normativo | Articolo 19 bis 1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi T.U.I.R. Articolo 54 Comma 5 T.U.I.R. Articolo 19 bis 1 c. 1 lett. H – D.P.R. 633/1972 |
(1) In caso di omaggio composto da più beni (es. cesto natalizio), il limite di € 50,00 è riferito al valore complessivo e non a quello dei singoli beni che lo compongono (circolare 34/E/2009).
(2) per gli omaggi destinati ai propri dipendenti non interamente deducibili, il costo di acquisto va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente. Ai fini Iva l’imposta è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.