Comprendono le spese relative a:
- utenze telefoni fissi;
- utenze telefoni cellulari;
- connessione a internet.
deducibilità | Secondo il principio di cassa (nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata). |
limite alla deducibilità | 80% senza distinzione tra le spese relative alle utenze fisse e quelle relative ai telefoni cellulari. La limitazione comprende oltre ai costi dei servizi telefonici (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), anche a tutti quelli relativi all'acquisto del modem ovvero del router ADSL (ed eventualmente per l'acquisto del software specifico), mentre i costi relativi al personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale (Ris. AE 17 maggio 2007 n. 104/E). Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% delle spese sostenute. In caso di riaddebito delle spese ad altri professionisti con cui si dividono gli ambienti, il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali. (Circ. AE 23 giugno 2010 n. 38/E) In caso di rinuncia ad addebitare la spesa ai colleghi condividenti , non è possibile dedurre l’intera quota in quanto si manifesterebbe una sorte di liberalità indiretta, che è pacificamente non deducibile.(Cass. 29 luglio 2015 n. 16035). |
i.v.a. | Detraibile |
dichiarazione dei redditi | QUADRO RE - rigo E14 (consumi) |
note | |
riferimento normativo | Articolo 54 Comma 2 T.U.I.R. Articolo 54 Comma 3 T.U.I.R. Articolo 54 Comma 3 bis T.U.I.R. |
Giovanni e Felice Montanaro