| Beneficiari | Persone fisiche residenti in Italia |
| Beneficio | Detrazione I.r.pe.f. 50% ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Per questo bonus non è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. |
| Limite |
Massimo di spesa agevolabile: - € 16.000 (per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2019); - € 10.000 (per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2022); - € 8.000 (per gli acquisti effettuati nel 2023); - € 5.000 (per gli acquisti effettuati nel 2024 - 2026). |
| Termine | 31.12.2026 |
| Tipologia di acquisto ammissibile |
Acquisto anche all'estero, nell’anno in cui parte la ristrutturazione e nell’anno successivo, dei seguenti beni destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione straordinaria (sia abitazione principale che seconda casa): |
| Requisiti | La realizzazione, nel periodo 01.01.2019 - 31.12.2026, su singole unità immobiliari residenziali, su parti comuni di edifici, sempre residenziali, di interventi di ristrutturazione edilizia (1): - manutenzione straordinaria (2), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (3) su singoli appartamenti. - ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile (3); - manutenzione ordinaria (5), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (4), ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico o carta di debito o credito. (Non è riconosciuto il pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi). La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. |
| Lavori che non consentono di usufruire del bonus | I lavori: - di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni); - per i quali si usufruisce della detrazione del 65% (1) |
| Pagamento | Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con: - bonifico (non è necessario utilizzare quello - soggetto a ritenuta - appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia); - carta di debito o credito. - finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. Non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. |
| Eredi | Gli eredi non beneficiano del trasferimento della detrazione in tutto o in parte non utilizzata. |
| Riferimento normativo: | Dl 04.06.2013 n. 63 - art. 16, comma 2; L. 205/2017 - legge di bilancio 2018 - art. 1, c. 3, lett. b (proroga agevolazione al 31.12.2018); L. 145/2018 - legge di bilancio 2019 - art. 1, c. 67 (proroga dell’agevolazione al 31.12.2019); L.160/2019 - legge di bilancio 2020 - art. 1, c.175 (proroga dell’agevolazione al 31.12.2020); L. 178/2020 - legge di bilancio 2021 - art. 1, c. 58 (proroga dell’agevolazione al 31.12.2021); Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24.04.2015, risposta 4.6; Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 02.03.2016, risposta 1.5; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31.03.2016, punto 2.4; Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 08.04.2016, risposta 17.1; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 04.04.2017; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18.04.2019; Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31.05.2019; Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22.12.2019; Manovra di Finanziaria 2022 - art. 1 comma 37; legge 234/2021legge 234/2021 art. 1, comma 37, lettera b), numero 2. |
| Note: | Per poter richiedere legittimamente la detrazione la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere precedente a quella in cui si acquistano mobili e grandi elettrodomestici. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Per approfondimenti ved.: Guida dell'Agenzia dell'Entrate |
(1) Sono esclusi gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).
(2) La manutenzione straordinaria comprende:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
• rifacimento di scale e rampe
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
• costruzione di scale interne
• sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
comprende anche:
• gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio − l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili − l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
• la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (se è finalizzata a ottenere un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente).
(3) La ristrutturazione comprende:
• modifica della facciata
• realizzazione di una mansarda o di un balcone
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
• apertura di nuove porte e finestre
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
(4) Il restauro e risanamento conservativo comprende:
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
(5) La manutenzione ordinaria su parti condominiali comprende:
• tinteggiatura pareti e soffitti
• sostituzione di pavimenti
• sostituzione di infissi esterni
• rifacimento di intonaci
• sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
• riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
• riparazione delle grondaie
• riparazione delle mura di cinta.