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Termine Definizione
Liquidazione periodica i.v.a.

 

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, i contribuenti devono procedere alla liquidazione periodica dell’i.v.a. ed effettuare, utilizzando il modello F24, il versamento, con modalità esclusivamente telematica, di quanto eventualmente dovuto (arrotondato alcentesimodi euro seguendo le ordinarie regole).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo (articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633).

Tuttavia, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari:

-       non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni;

-       non superiore a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività e per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi;

è possibile optare, per l'effettuazione delle   liquidazioni con periodicità trimestrale versando le somme eventualmente dovute maggiorate degli interessi nella misura dell'1 % (articolo 31, co. 3, L. 388/2000) che non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

L'opzione, che comunque, è sempre desumibile dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente, è esercitabile sia in sede di inizio attività, sia in sede di presentazione della dichiarazione (quadro VO).

 

periodo di contribuenti mensili contribuenti trimestrali
riferimento scadenza

codice

tributo

scadenza

codice

tributo

gennaio 16 febbraio 6001    
febbraio 16 marzo 6002 16 maggio 6031
marzo 16 aprile 6003    
aprile 16 maggio 6004    
maggio 16 giugno 6005 16 agosto 6032
giugno 16 luglio 6006    
luglio 16 agosto 6007    
agosto 16 settembre 6008 16 novembre 6033
settembre 16 ottobre 6009    
ottobre 16 novembre 6010    
novembre 16 dicembre 6011 16 marzo (*) 6034
dicembre 16 gennaio 6012    

 

(*) è possibile effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi e Irap dovute in base al modello Unico, con maggiorazione, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi alla data del 16 marzo.

 

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa. (articolo 32-bis Dl 83/2012)

In caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e committenti che esercitano imprese, arti e professioni, è possibile optare, se il volume d'affari non è superiore a 2 milioni di euro) per la liquidazione del debito iva al momento degli incassi del corrispettivo se nella fattura è riportata la dicitura "Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. 185/2008".

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

L’i.v.a. per cassa non si applica:

-       alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,

-       a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, che può essere esercitata con le stesse modalità dell’adesione. Ai fini del calcolo del triennio, il 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime per le opzioni esercitate a partire dal 1° dicembre. Allo stesso modo, l’anno di inizio dell’attività è computato per intero

 

Modalità di pagamento

A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, esclusivamente modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed   alle   casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 37, co. 49, D.L. 223/2006).

Sono esonerati dall'obbligo di pagamento telematico:

-       gli enti pubblici obbligati ad utilizzare la tesoreria che non dispongono di conti correnti bancari o postali,

-       i contribuenti con crediti d'imposta che possono essere utilizzati solo a mezzo concessionario,

-       i contribuenti impossibilitati ad utilizzare conti bancari o postali (curatori fallimentari),

-       gli agricoltori esonerati,

-       i soggetti che hannocessatol'attività echiusola partitaIva,

-       i soggetti che hanno affittato l'unica azienda e hanno la partita Iva sospesa.

Qualora l'imposta non superi il limite di 25,82 euro, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il mese/trimestre successivo.

 

Riferimenti normativi

art. 1, D.P.R. 23/03/1998 n. 100

articolo 7, Dpr 542/1999

articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633

articolo 31, co. 3, L. 388/2000

articolo 32-bis Dl 83/2012

Circolare 25/01/2002, n. 6/E

art. 7, D.L. 185/2008

 

Ved, anche:

sanzioni pagamento imposte - ritenute

acconto i.v.a.

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