Così come previsto dall'articolo 18 del Dl 36/2022, anche per i titolari di partita Iva:
- in regime forfettario,
- i soggetti in regime di vantaggio;
- le associazioni sportive dilettantistiche
sarà obbligatorio, a partire al 01.07.2022, l'obbligo di emissione di fattura elettronica se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti indipendentemente dall'ammontare complessivo dei ricavi o compensi percepiti.
nb.:
con il passaggio alla fatturazione elettronica:
non si deve:
- variare la numerazione progressiva dei documenti (Faq Entrate 33/2018)
- istituire separati registri sezionali;
si deve:
- configuratre, per le operazioni con operatori italiani, il regime fiscale adottato;
- applicarel’imposta di bollo “virtuale”, da pagare trimestralmente a seguito liquidazione da parte dell'agenzia dell'entrate;
- indicare il codice natura per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi».
- indicare, come per le fatture cartacee, il riferimento normativo al fine di documentare l’esonero dall’Iva e dalla ritenuta d’acconto;
- procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Dpr 633/72. In questo senso si ricorda che, i contribuenti tenuti al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate.