Lettere Informative

IVA FATTURE ACQUISTO DICEMBRE – attenzione alla data di ricezione da parte del Servizio di Interscambio dell’Agenzia dell’Entrate

IVA FATTURE ACQUISTO DICEMBRE – attenzione alla data di ricezione da parte del Servizio di Interscambio dell’Agenzia dell’Entrate

Dic 10 2019

 

 

Nel mese di dicembre 2019 si ha diritto alla detrazione I.V.A. contenuta nelle fatture e nelle bollette doganali solo se queste pervengono al Servizio di Interscambio dell’Agenzia dell’Entrate entro il prossimo 31.12.2019.

L’art. 14 del Decreto Legge 119 del 23/10/2018 ha modificato l’art. 1, comma 1 del DPR 100/1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto del mese precedente purché ricevuti ed annotati entro il 15 del mese stesso.

La modifica dei termini di detrazione dell’imposta consente quindi di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di effettuazione dell’acquisto a condizione che la fattura sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo.

La regola, tuttavia, non vale per i documenti di acquisto ricevuti relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente che potranno essere portate in detrazione al più presto, se il documento è stato ricevuto nel 2020, nella liquidazione del mese di gennaio 2020.

Il contribuente quindi, al fine della detrazione nel mese di dicembre, deve ricevere tutte le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente al 01/01/2020.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 individua come termine di ricezione della fattura il momento in cui il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di consigliare a tutti i soggetti passivi IVA di voler ultimare tutti gli acquisti del 2019 qualche giorno prima della fine dell’anno in modo da poter ricevere le fatture di dicembre entro il 31/12/2019 e, quindi, detrarre la relativa IVA nella liquidazione di dicembre 2019.

Nell’occasione si specifica che i contribuenti che si trovano in regime di contabilità semplificata ed hanno optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione di incassi e pagamenti, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, non dedurranno il costo delle fatture datate 2019 ricevute nell’anno successivo poiché tutte le fatture che sono annotate nei registri IVA nel corso dell’anno solare andranno a incidere sul reddito dell’anno stesso. Pertanto le fatture ricevute nell’anno 2020 incideranno come costi nell’anno 2020.

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