riferimento normativo | articolo 26 Dpr 633/72 |
note: | Se un servizio non viene reso ma fatturato, il cliente ha diritto di chiedere al fornitore l’emissione di una nota di variazione entro un anno dall’errore commesso, ovvero dalla data di emissione dei documenti da rettificare (Agenzia delle Entrate risposta interpello 436 del 25.08.2022). |
Clausole contrattuali.
Quanto un'operazione per la quale è stata emessa fattura, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
In tali situazioni non vi è un vincolo legato al tempo che intercorre tra l’emissione della fattura e la vicenda contrattuale risolutiva.
Al verificarsi dell’evento contrattuale risolutivo (dichiarazioni di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili ), la nota va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’evento si è verificato, e il diritto alla detrazione va esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.
Sopravvenuto accordo tra le parti o rettifica di inesattezze di fatturazione
Il termine per l’emissione della nota di credito con Iva è di 12 mesi dal «momento di effettuazione dell’operazione», che normalmente corrisponde alla data di emissione della fattura da rettificare. Il diritto alla detrazione potrà poi essere esercitato al più tardi in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione.
Cliente sottoposto a procedure concorsuali e paraconcorsuali (comma 3, lettera a) per effetto del Dl 73/21 e applicato con regole diverse nei casi di:
a) in caso di procedure iniziate ante 26 maggio 2021 è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali [...] rimaste infruttuose» soltanto quando la pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo», oppure quando «si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore» (Agenzia delle Entrate circolare 77/2000 e risoluzione 195/E/2008 - Cassazione 1541/2014);
b) in caso di prodcedure iniziate a partire dal 26 maggio 2021, il termine per l’emissione della nota di credito decorre dalla data in cui il cessionario / committente è assoggettato/ammesso alla procedura e si compie alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa a tale anno. In tali circostanze la nota di credito non può essere di sola Iva, ma deve comprendere imponibile e imposta, senza che ciò, ovviamente, implichi alcuna rinuncia al credito. Successivamente, a fronte del parziale o totale successivo incasso, si dovrà emettere tempestivamente nota di debito con Iva, scorporandola dall’importo incassato.
Procedure esecutive rimaste infruttuose (comma 3, lettera b).
Per recuperare l’Iva in detrazione occorre emettere nota di credito entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si è verificato uno dei tre eventi indicati dalla norma per poter considerare infruttuosa la procedura esecutiva