Maggio 2021 - Studio Montanaro

 

 

E’ ora possibile presentare le domande di partecipazione al nuovo bando "ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero".
L’iniziativa prevede incentivi riservati a giovani e donne stabiliti in tutta Italia, che vogliono diventare imprenditori ovvero innovare la propria attività.
Di seguito si sintetizzano le caratteristiche di questa nuova agevolazione.

 

Imprese beneficiarie

I soggetti beneficiari dell’agevolazione devono essere micro e piccole società:
- costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- la cui compagine sociale sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni oppure da donne;

- iscritte nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda.
In alternativa, possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse dimostrino l’avvenuta costituzione della società entro 45 giorni dalla notifica dell’approvazione del progetto.

 

Settori merceologi ammessi

Sono finanziabili iniziative imprenditoriali nei settori:
- manifatturiero;
- servizi;
- commercio;
- turismo.
Non sono ammesse le iniziative nei settori:
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.
Non si possono altresì finanziare iniziative per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

 

Caratteristiche dell’investimento

L’importo massimo (iva esclusa) (1) delle spese ammissibili è il seguente:
- per le imprese costituite da non più di 36 (trentasei) mesi euro 1.500.000,00;
- per le imprese costituite da più di 36 (trentasei) mesi e meno di 60 euro 3.000.000,00.

Sono finanziabili investimenti in:
- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento (nel limite del 30% dell’investimento complessivo);
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
- acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
- consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell’investimento ammissibile e solo per le aziende costituite da meno di 36 mesi ovvero da costituire;
- oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento e spese connesse alla costituzione della società (solo per le aziende costituite da meno di 36 mesi).
In aggiunta, alle imprese costituite da non più di 36 mesi è riconosciuto un contributo per copertura spese attivo circolante (a esempio acquisto merci, utenze…) pari al 20 % (venti) del progetto di investimento.
Per le imprese turistiche, costituite da almeno 3 (tre) anni e da non più di 5 (cinque), è finanziabile anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività nel limite del 40% del progetto di investimento.

 

Forma e misura dell’aiuto

Per le imprese costituite da non più di 36 (trentasei) mesi è concesso un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni per un importo pari al 70 % (settanta) del progetto di investimento, e un contributo a fondo perduto concesso nei limiti del 20 % (venti) del progetto.
Per le imprese costituite da più di 36 (trentasei) mesi è concesso un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni per un importo pari al 75 % (settantacinque) del progetto di investimento, e un contributo a fondo perduto concesso nei limiti del 15 % (quindici) del progetto.
I finanziamenti agevolati saranno rimborsati secondo in rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250 mila euro.
Per i progetti che comprendono l'acquisto di immobili varrà iscritta ipoteca sul bene.
L’importo verrà erogato in massimo 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione (con annessa dimostrazione dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente) deve essere di importo almeno pari al 10 % (dieci) dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.

(1) La parte di iva eventualmente indetraibile viene considerata costo e, pertanto, può rientrare tra le spese ammissibili.

 

Autore: Giovanni e Felice Montanaro

Pubblicato in Lettere Informative



L'Inps, con comunicato stampa odierno, ha reso noto:
"il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto ieri, infatti, viene autorizzato lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e favorire la ripresa. L’Inps rende operativa oggi tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio, successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, n.178/2020 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30.12.2020).
Quest’ultima, all’art. 1, commi 20-22bis, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 % rispetto a quelli dell'anno 2019"

Pubblicato in Lettere Informative



C'è tempo fino al 30.06.2021 per rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

perizia E' necessaria una perizia di stima dei beni posseduti al 1° gennaio 2021 redatta e asseverata, entro il 30.06.2021, davanti a un notaio o, in alternativa, presso gli uffici del Giudice di Pace o presso la cancelleria del Tribunale . (1)
I soggetti abilitati alla redazione della perizia sono:

- per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati: iscritti all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, nell'elenco dei revisori legali;
- per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola: iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici,dei periti agrari, dei periti industriali edili.
Tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata, sia per le partecipazioni che per i terreni, sono inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La perizia, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
beni rivalutabili titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti al di fuori dell’attività di impresa.
beneficio Il valore rivalutato sarà assunto come valore iniziale al momento della vendita del bene rivalutato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.
imposta dovuta imposta sostitutiva dell'11% sul valore del bene determinato da pagare entro il 30.06.2021;
pagamento In unica soluzione entro il 30.06.2021 o in massimo tre rate annuali.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare, a decorrere dal 1° luglio 2021, e versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2022 e 30 giugno 2023)
modalità di pagamento utilizzando la delega di pagamento Mod. F24, codice tributo:
- 8055 per le partecipazioni;
- 8056 per i terreni.
perfezionamento della
rivalutazione
La rivalutazione si considera perfezionata in presenza di regolare perizia, con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata
Adempimenti successivi

Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nella dichiaraazione dei redditi.
- nel  quadro RT - rideterminazione del valore delle partecipazioni;
- nel quadro RM - rideterminazione del valore dei terreni.
I contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri della dichiarazione dei redditi e il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

Sanzioni In caso di omessa indicazione dei dati nel modello di dichiarazione dei redditi: minimo di € 250 massimo € 2.000.
In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.
Riferimento normativo

Legge di bilancio 2021 - art. 1 commi 1122 - 1123;
Legge finanziaria per il 2002 - Legge  448/2001 -  articoli 5 e 7;
Circolare 1/E del 22.01.2021


(1)
La perizia di stima per la determinazione del costo fiscale del terreno è valida anche se redatta successivamente rispetto all'atto di vendita (Corte di cassazione 11062/13 depositata il 09.05.2013). 

Autore Giovanni eFelice Montanaro

Pubblicato in Lettere Informative

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