Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo VII - Dell'appalto
Articolo 1658 – Fornitura della materia
In vigore dal 21.04.1942
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
autore: Giovanni e Felice Montanaro-studio MOntanaro Trani - Commercialisti revisori legali consulenti di impresa - cronaca - codice civile - contratti