Codici e Leggi

Articolo 1658 – Fornitura della materia

 

aaacodice civile 2023 03
 Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo VII - Dell'appalto
Articolo 1658 – Fornitura della materia

In vigore dal 21.04.1942

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
autore: Giovanni e Felice Montanaro-studio MOntanaro Trani - Commercialisti revisori legali consulenti di impresa - cronaca - codice civile - contratti

Lo Studio Montanaro opera su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

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